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Articoli

Art.1

Costituzione e sede

Art.2

Scopo e Oggetto

Art.3

Durata

Art.4

Mutualitą prevalente

Art.5

I Soci

Art.6

Ammissione

Art.7

Diritti e doveri del socio

Art.9

Esclusione del Socio

Art.10

Decesso del Socio

Art.11

Liquidazione

Art.12

Patrimonio sociale

Art.13

Quote Sociali

Art.14

Eserciz. soc. e bilancio

Art.15

Risultato d'esercizio

Art.16

Ristorni

Art.17

Compiti dell'assemblea

Art.18

Convocaz. assem. soci

Art.19

Assemblea quorum

Art.20

Voto e rappresentanza

Art.21

Assemblea svolgimento

Art.22

Incarichi

Art.23

Consiglio Ammin.

Art.24

Convocaz. Consiglio

Art.25

Compiti consiglio

Art.26

Rappresentanza

Art.27

Collegio sindacale

Art.28

Funzionam. collegio

Art.29

Incarichi

Art.30

Organizz.e regolamenti

Art.31

Collegio arbitrale

Art.32

Scioglimento societą

Art.33

Disp. integrative

 

STATUTO SOCIALE

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA DELLA SOCIETA’.

Articolo 1.
(Costituzione e sede)

E' costituita con sede nel comune di Gussago (BS), la società cooperativa a responsabilità limitata denominata "COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI GUSSAGHESI Società Cooperativa; per abbreviazione "COOPERATIVA GUSSAGHESI S.C.".
Ai sensi di legge, potranno essere istituite sedi secondarie, rappresentanze, dipendenze ed agenzie anche altrove.
La Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, alla Lega nazionale cooperative e mutue e ad altre organizzazioni nazionali e di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo ed ai loro organismi territoriali.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

 

Articolo 2.
(Scopo e oggetto della società)

La società con lo scopo mutualistico e senza finalità speculative ha per oggetto la realizzazione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni ad uso residenziale da assegnare in proprietà, in godimento e con altre forme contrattuali prevalentemente ai propri soci.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può:

a) assegnare in proprietà, in godimento a tempo indeterminato, in godimento con proprietà differita o in locazione, ai soci persone fisiche, le abitazioni comprese negli edifici di cui alla successiva lettera d) o impiegare altre forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni espressi dai soci, attraverso le stesse abitazioni;

b) assegnare in proprietà o in godimento ai soci, locare ai soci o a terzi, ovvero alienare a società Cooperative aderenti o a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale di cui alla successiva lettera d);

c) realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprietà, anche se parte delle unità immobiliari negli stessi comprese siano di proprietà di terzi;

d) costruire, acquistare, risanare, ristrutturare e gestire edifici e complessi edilizi a destinazione sia ad uso residenziale sia ad uso diverso; vendere porzioni degli stessi, anche a non soci, comunque in misura non prevalente;

e) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari, degli edifici e complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese, anche se questi siano in parte di proprietà di terzi;

f) prestare ai soci servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa.

Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Società può stipulare tutti i contratti e compiere operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare la Società può:

a) acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permute, ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare fabbricati, anche se locati, anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare;

b) costruire ed effettuare interventi di manutenzione e recupero su edifici e complessi edilizi, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero; avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano: in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci né alienare, se non nei limiti ed alle condizioni eventualmente previsti dalle disposizioni in vigore, le abitazioni destinate all'assegnazione in godimento a tempo indeterminato, trasferendone la proprietà in caso di liquidazione o scioglimento della Società, all'ente indicato dalla medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;

c) contrarre mutui, anche ipotecari e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;

d) concedere o ricevere dalle società cooperative socie finanziamenti fruttiferi o infruttiferi destinati esclusivamente all'acquisto, alla costruzione, al completamento o alla ristrutturazione di immobili;

e) ricevere dai soci persone fisiche prestiti destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dal successivo articolo 39;

f) stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;

g) effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;

h) concedere e ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della società e dei soci, purchè relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e prive di rischi che non siano preventivamente valutabili e compatibili con la natura e le finalità della Società;

k) promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa e al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l'impiego di energie alternative;

i) prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, se opportune per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale;

l) consorziarsi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, ovvero consorziarsi temporaneamente, con altre società cooperative edilizie di abitazione per lo svolgimento ed il coordinamento dell'attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;

m) promuovere la costituzione ed assumere partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, non quale attività prevalente e non di collocamento; in particolare la Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell’art. 2545-septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea;

n) aderire ad associazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può svolgere la propria attività in tutte le parti del territorio nazionale e degli Stati della Comunità Economica Europea.
I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

 

Articolo 3.
(Durata)

La Cooperativa, salvo proroga deliberata dalla Assemblea straordinaria dei soci, avrà durata di 99 anni dalla data del suo atto costitutivo (11.02.1974) e potrà con le stesse modalità essere anticipatamente sciolta.

 

 

TITOLO SECONDO

REQUISITI MUTUALISTICI – SOCI

Articolo 4.
(Mutualità prevalente)

La società "COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI GUSSAGHESI Società Cooperativa" deve intendersi a mutualità prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico così come determinato in dipendenza delle attività sociali individuate al precedente articolo 2, intende prevalentemente realizzare, acquistare e recuperare abitazioni da assegnare in proprietà, in godimento e con altre forme contrattuali, ai propri soci.
Gli amministratori e i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall’art. 2513 c.c..
In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fini mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come dettagliatamente descritto nel successivo art. 31.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Articolo 5.
(I soci)

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a nove.
Possono essere soci della società cooperativa persone fisiche, società di persone e persone giuridiche e, comunque, tutti coloro che siano interessati al conseguimento degli scopi sociali e che non abbiano interessi contrastanti con quelli della società cooperativa.

Articolo 6.
(Modalità di ammissione)

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Società, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta nella quale siano riportati, se persona fisica:

  •  cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società

  •  valore della quota che intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge

  • dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Società.

Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di cittadinanza ed il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le persone giuridiche e per le società di persone – nei limiti previsti dalla legge - richiedenti, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata da copia dell’atto costitutivo vigente e dalla deliberazione dell’organo competente (ove necessario), del certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese e, se società cooperativa, anche dal certificato di iscrizione all'Albo delle società cooperative o dal certificato attestante la presentazione della domanda di iscrizione allo stesso.

Gli Amministratori, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, deliberano sull'accoglimento della domanda di ammissione, con l'intento di favorire l'adesione di tutte le persone i cui bisogni siano coerenti con l'oggetto sociale e che condividano lo scopo mutualistico della Società e con facoltà di respingerla solo ove risulti inoltrata da persone fisiche o giuridiche aventi interessi contrastanti, sotto qualsiasi forma, con quelli della Società o prive dei requisiti ritenuti idonei per fare parte della compagine sociale e per partecipare proficuamente alla sua attività. Le delibere di ammissione sono adottate rispettando l'ordine di ricevimento o di consegna delle domande di adesione.

La delibera di ammissione è annotata nel libro dei soci a cura del Presidente e comunicata al richiedente per raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli Amministratori devono, entro 60 giorni, comunicare per iscritto la deliberazione motivata di rigetto all'interessato, il quale, entro i successivi 60 giorni, può presentare istanza alla Società affinché sulla domanda di adesione si pronunci l'Assemblea; ove l'Assemblea non venga appositamente convocata, l'esame della domanda viene effettuato nella prima Assemblea successivamente convocata.

Gli Amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 7.
(Diritti e doveri del socio)

Diritti:

Il socio, che sia in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'articolo 9, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dal relativo Regolamento.

La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmatiche e realizzate.

I soci che siano in regola con i versamenti dovuti, a qualsiasi titolo, alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'articolo 9, hanno il diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla società abbiano superato il numero di tremila, di esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se esistente.

Doveri:

Il nuovo socio deve:

  • pagare la tassa di ammissione

  • sottoscrivere almeno una quota di capitale sociale e versarne l’importo nei tempi e nei modi di cui al successivo art. 13.

Il socio è altresì obbligato:

a) all’osservanza dello Statuto sociale, dei regolamenti interni di cui all’art. 29 del presente Statuto, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e di ogni altro atto stipulato con la società cooperativa;

b) al pagamento puntale delle quote relative al canone di godimento dell’alloggio sociale ricevuto in assegnazione, alle spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria relative agli immobili sociali assunte, quale assegnatario di alloggio sociale;

c) al pagamento puntale delle spese generali sostenute dalla società cooperativa;

d) al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi, alle assegnazioni a diverso titolo di cui sia intestatario ed ai servizi di cui usufruisca, con le modalità previste dai regolamenti ed atti che li disciplinano.

Articolo 8.
(Recesso del socio)

Oltre che nei casi di legge, il socio può chiedere di recedere dalla Società con un preavviso di tre mesi.

La dichiarazione di recesso deve essere motivata e deve essere inviata alla Società per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori ne danno immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

La dichiarazione di recesso è annotata nel libro dei soci a cura del Consiglio di amministrazione ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione dell'avvenuta annotazione e, per i rapporti mutualistici tra socio e Società, se non previsto diversamente dai Regolamenti che li disciplinano, con la chiusura dell'esercizio in corso alla data del suo ricevimento, se pervenuta tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; ai rapporti contrattuali eventualmente in corso si applicano, dalla data dell'annotazione, le condizioni previste per i rapporti con i terzi non soci.

Articolo 9
(Esclusione del socio)

L’esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:

a. perda i requisiti previsti dall'articolo 5 per l'ammissione alla Società
 

b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la Società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile

c. non esegua in tutto o in parte il versamento delle quote sottoscritte, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti, se non possa documentare la reale impossibilità di farvi fronte e purché tale impossibilità sia temporanea


d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo la comunicazione al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dei motivi che possono comportarne la esclusione dalla Società, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni per formulare le proprie osservazioni o per sanare le proprie inadempienze.

I Regolamenti che disciplinano le attività ed i servizi svolti dalla Società possono definire le inadempienze del socio che comportano la sua esclusione di diritto dalla Società.

La delibera di esclusione o il verificarsi delle inadempienze di cui al comma precedente sono comunicati al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Articolo 10
(Decesso del socio)

In caso di morte del socio persona fisica, il rapporto sociale prosegue con i suoi aventi diritto.

Al socio deceduto assegnatario in godimento di una abitazione di proprietà della Società si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite, ovvero, in sua mancanza, i figli ovvero il coniuge separato, al quale, con sentenza del tribunale, sia stato destinato l’alloggio del socio defunto. In mancanza del coniuge e dei figli, uguale diritto è riservato al convivente more uxorio ed agli altri componenti del nucleo familiare, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l’assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto.

La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verifìcate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'articolo 9; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, l'applicazione dei commi precedenti è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro un anno dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tale termine, la quota del socio deceduto è liquidata ai sensi dell'articolo 11 ed i rapporti contrattuali eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono definiti e liquidati con l'applicazione delle disposizioni previste dai Regolamenti che disciplinano tali rapporti.

Sulla richiesta di sostituzione decide il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 6; se la richiesta di sostituzione è accolta, il socio subentrante è esonerato dal versamento di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 11
(Liquidazione della quota e responsabilità del socio uscente)

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota sociale versata ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui la cessazione del rapporto sociale ha effetto, tenendo conto delle eventuali perdite imputabili al capitale.

Non sono rimborsabili al socio in nessun caso, i versamenti dallo stesso effettuati a titolo di:

  • tassa di ammissione di cui all’art. 7 del presente statuto

  • spese generali, spese di gestione, nonché per spese di manutenzione ordinaria degli immobili sociali oggetto dell’assegnazione. 

Non sono altresì rimborsabili in nessun caso tutti i versamenti effettuati dal socio a titolo di canone di godimento dell’alloggio sociale allo stesso assegnato, a far data dall’effettiva consegna dell’alloggio al Socio, in quanto tale canone, deve considerarsi versato quale corrispettivo per la prestazione di servizio resa dalla Cooperativa al socio, attraverso l’assegnazione in godimento dell’alloggio sociale, così come previsto dal Regolamento in essere per la prenotazione ed assegnazione in godimento degli alloggi sociali.

La liquidazione delle somme di cui sopra è effettuata dal Consiglio di Amministrazione entro 180 giorni dalla data di approvazione del bilancio; il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l'importo liquidato venga corrisposto, unitamente agli interessi legali, in più rate entro un termine massimo di due anni; in ogni caso, decorso il termine di sei mesi, fruttano a favore del socio o dei suoi eredi gli interessi calcolati al tasso legale. Sulle somme liquidate, la Società ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del socio receduto, escluso o deceduto e relativi interessi e spese.

Le somme di cui sopra restano a disposizione del socio receduto o escluso e degli eredi del socio deceduto, presso la sede legale della Società, per cinque anni dalla data di liquidazione della quota; trascorso inutilmente tale termine, le somme sono devolute alla riserva straordinaria.

La liquidazione dei versamenti effettuati dal socio receduto, escluso o deceduto per la partecipazione ai programmi realizzati dalla Società è disciplinata dai relativi Regolamenti; il ritiro dei prestiti sociali di cui all'articolo 28 da parte degli eredi del socio deceduto è disciplinato dalle disposizioni sulla successione.

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio deceduto rispondono verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno effetto o il decesso si è verifìcato. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente e gli eredi del socio defunto sono obbligati verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

 

TITOLO TERZO

PATRIMONIO SOCIALE,BILANCIO E RISTORNI.

Articolo 12.
(Patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è costituito:

  • dal capitale sociale, che è variabile e composto da un numero illimitato di quote; 

  • dalla riserva legale ed indivisibile, costituita dalla quota annua del residuo attivo netto di cui all’art. 15, nonché da qualsiasi provento straordinario che il Consiglio di Amministrazione attribuirà a tale fondo;

  • da eventuali altre riserve.

Articolo 13
(Quote sociali)

Il valore di ciascuna quota sociale non può essere inferiore al valore minimo né superiore al valore massimo previsti dall'articolo 2525 del Codice Civile e successivi aggiornamenti; superato il numero di cinquecento soci, l'Assemblea può deliberare l'aumento del valore massimo della quota sottoscrivibile da ciascun socio oltre quello previsto dall'articolo 2525 del Codice civile e successivi aggiornamenti, fino al due per cento del capitale sociale.

  1. Le quote sociali sono nominative e non possono essere cedute a terzi o a soci se non previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, né essere sottoposte a vincoli, pegni, sequestri convenzionali e simili.

  2.  Il valore della quota sottoscritta dal socio all'atto dell'adesione alla Società può essere aumentato in qualunque momento, purché entro il valore massimo di cui al primo comma.


Articolo 14.
(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale della Società inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno

Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione redige il relativo bilancio con l'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia di bilancio delle società per azioni, rappresentando in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio e privilegiando, nelle valutazioni, il criterio della prudenza. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve riportare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Gli Amministratori e i sindaci documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma del Codice Civile, con le modalità di cui all'articolo 2513 del Codice civile, come specificato nell’art. 4 del presente Statuto. Gli Amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa dei dati relativi ai prestiti sociali, di cui all'articolo 28 e dell'eventuale assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deliberate dall'Assemblea.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, predisposta ai sensi dell'articolo 2428 del Codice Civile; la relazione deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio e la relazione del Consiglio di amministrazione sono comunicati al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il Collegio sindacale predispone la propria relazione, ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice Civile per riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e per fare le proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma, del Codice civile. La relazione del Collegio sindacale deve specificamente riferire all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonché, ove occorra, agli altri documenti richiesti dall'articolo 2429, terzo e quarto comma, del Codice civile, è depositato in copia presso la sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua discussione e finché sia approvato, affinché i soci possano prenderne visione.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, la convocazione dell'Assemblea può essere rinviata fino a non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso, la relazione del Consiglio di amministrazione deve giustificare le ragioni del rinvio. Unitamente all'approvazione del bilancio, l'Assemblea determina, su proposta degli Amministratori, l'importo della tassa di ammissione che deve essere versato, oltre all'importo della quota, dai nuovi soci che verranno ammessi alla Società; tale importo resta valido fino alla data dell'Assemblea che ne modifichi il valore.

Se sono stati superati dal valore della produzione o dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 o dai prestiti sociali di cui all'articolo 28 gli importi, rispettivamente, indicati dall'articolo 11 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e successivi adeguamenti, il bilancio di esercizio deve essere certificato da parte di una società di revisione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale nonché dal verbale di approvazione dell'Assemblea, deve essere, a cura degli Amministratori, depositata presso l'Ufficio del Registro delle imprese e presso l'Albo delle società cooperative.

Qualora la Società perda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, gli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale, devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verifìcato senza rilievi da una società di revisione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.88.

 

Articolo 15.
(Risultato dell’esercizio)

Il residuo attivo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo aver dedotto qualsiasi spesa o impegno, sarà ripartito come segue:

a) non meno del 30% al fondo di riserva legale indivisibile;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) una quota di dividendo a remunerare il capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore al tasso di interesse massimo consentito dalle vigenti leggi in materia di società cooperative con finalità mutualistiche;

d) un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti delle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici..

L’Assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi c e d, di destinare tutto il residuo attivo al fondo di riserva legale indivisibile, dedotto l’accantonamento di cui alla lettera b).

Articolo 16.
(Ristorni)

Gli eventuali ristorni saranno destinati all’aumento del capitale sociale mediante aumento proporzionale o del valore o del numero delle quote di ciascun socio, anche in deroga al valore massimo stabilito dall’art. 13. L’apposito regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

 

TITOLO QUARTO
ASSEMBLEA

Articolo 17
(Natura e compiti dell’Assemblea
)

L’Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

  1. approvazione del bilancio di esercizio ed adozione delle deliberazioni relative al risultato dell'esercizio; 

  2. nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione; nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso Collegio;

  3. determinazione della misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e la remunerazione annuale, per l’intera durata dell’incarico, dei Sindaci;

  4. approvazione dei Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti degli stessi soci;

  5.  approvazione dei Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società e la sua struttura operativa;

  6. responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

  7. deliberazioni su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Articolo 18
(Convocazione dell’Assemblea dei soci)

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

L'avviso deve restare affisso per almeno 10 giorni nei locali della sede sociale.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.

L'Assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci; qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dal Collegio sindacale. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è convocata nella sede sociale; può essere convocata in altra sede, purché nella Provincia di Brescia.

 

Articolo 19
(Assemblea: quorum)

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione, per i quali occorrerà la presenza in proprio o per delega almeno della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti e rappresentati.

 

Articolo 20
(Diritto di voto e rappresentanza)

Hanno diritto di voto nell’Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società, nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all’articolo 9; i soci con minore anzianità possono presenziare all’Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio, persona fisica ha un solo voto qualunque sia il numero e l’importo delle quote possedute; ogni socio persona giuridica ha diritto ad un massimo di cinque voti, in relazione al valore della quota sottoscritta. Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio, avente diritto al voto, ma non amministratore né sindaco, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell’Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e i loro organismi territoriali a cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con i propri rappresentanti, senza diritto di voto, ai lavori delle assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione potrà invitare i rappresentanti di Enti locali, organizzazioni sindacali e rappresentanti di forze politiche a partecipare senza diritto di voto ai lavori delle assemblee.

 

Articolo 21
(Assemblea: Presidenza e svolgimento)

L’Assemblea dei soci tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o da un socio eletto dall’assembblea. L’assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, quando ciò sia ritenuto opportuno, tre scrutatori che, insieme col Presidente e col Segretario dell’Assemblea, costituiranno il seggio di votazione.

Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio e deve essere anch’esso trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

 

 

TITOLO QUINTO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 22
(Composizione, durata, retribuzione per particolari incarichi)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero dispari di membri determinato dall’Assemblea non inferiore a tre e non superiore a undici consiglieri, eletti in maggioranza tra le persone iscritte nel libro soci da almeno 90 giorni ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche, anch’esse iscritte nel libro soci da almeno 90 giorni. Gli Amministratori soci devono essere in regola con i versamenti dei ratei della quota sottoscritta e non essere in mora, comunque, nell’adempimento di loro obbligazioni verso la Cooperativa.

Essi sono dispensati da prestare cauzioni.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e non potranno essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare la retribuzione dovuta ai propri membri per l’opera continuativa prestata, non per ragioni di carica, ma per particolari incarichi o mansioni loro conferite.

 

Articolo 23.
(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice presidente e può nominare determinandone i poteri, uno o più Consiglieri delegati.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono cumulabili con quella di Consigliere Delegato.

Il Consiglio può, altresì, nominare un Comitato Esecutivo composto da un numero di consiglieri determinato di volta in volta dal consiglio stesso.

Il comitato esecutivo è investito dei poteri anche deliberativi che gli saranno delegati dal Consiglio, le sue deliberazioni dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio nella riunione immediatamente successiva e comunque dovranno risultare da apposito verbale trascritto sul libro del comitato esecutivo.

In ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all’art. 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

 

Articolo 24.
(Convocazione del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di volta in volta la periodicità delle sue riunioni ed è convocato dal Presidente, ovvero – in caso di assenza o suo impedimento – dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato alle date corrispondenti, nonché tutte le altre volte egli lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri.

La convocazione è inviata, anche per via telematica, o consegnata ai Consiglieri e ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni del consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro del consiglio di amministrazione.

 

Articolo 25.
(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l’amministrazione e gestione della società, senza limitazioni, né distinzioni tra ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione delle materie che sono tassativamente – per legge o per statuto – riservate all’Assemblea.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di consigliere delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.

 

Articolo 26.
(Rappresentanza e firma sociale)

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, nei limiti e con le modalità previste dalla delega.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri conferiti nell’atto di nomina.

 

TITOLO SESTO

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27.
(Composizione, nomina e doveri del Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente ed elegge due Sindaci supplenti.

Tutti i Sindaci, effettivi e supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato, con riferimento alle relative tariffe professionali.

I Sindaci possono essere revocati dall’assemblea dei soci solo per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con i Consiglieri per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

 

Articolo 28
(Compiti e funzionamento del Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, compete al Collegio sindacale il controllo contabile della Società.

Il Collegio sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto:

a) vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi, delle stesse disposti dal Presidente;

    b) accerta la regolare tenuta dei libri sociali;

    c) accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati preso la Società e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

    d) accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Società;
         

    e)  riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di redazione previsti dal Codice civile; riferisce altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle eventuali denunce presentate dai soci ai sensi del comma 4; documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, con le modalità di cui all'articolo 2513 del Codice civile;

         

    f) richiede la convocazione del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea, quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;
     

    g) convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di amministrazione; può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita e vi sia urgente necessità di provvedere;

    h) cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;


    i) provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;


    J) se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla Società o a una o più società controllate, presenta al Tribunale la denuncia di cui all'articolo 2409 del Codice civile.

    Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea di cui alla lettera e) del comma precedente; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, il Collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea, che deve direttamente convocare qualora ravvisi i fatti censurabili di rilevante gravita di cui alla lettera g) del comma precedente.

    Per l'esecuzione del controllo contabile, il Collegio, in particolare: 

    a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
    b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
    c) esprime all'Assemblea il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

    I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio sindacale può chiedere ai Consiglieri notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
    Degli accertamenti eseguiti viene trascritta apposita relazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale, della cui tenuta è responsabile il Presidente del Collegio.
    I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.
    Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.
    Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.




    TITOLO SETTIMO

    PRESTITI DA SOCI

    Articolo 29
    (Prestiti sociali)

    I prestiti effettuati dai Soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell’oggetto sociale e costituiscono, pertanto, un dovere morale a cui tutti i Soci sono tenuti, nella misura compatibile con le proprie disponibilità.

    I prestiti possono essere con restituzione senza preavviso o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l’abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

    Gli interessi corrisposti sui prestiti non possono, in ogni caso, superare la misura massima stabilita dalla legge in materia di prestiti di soci di cooperative e l’importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non può superare il limite massimo in vigore per l’applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano, e comunque entro i limiti massimi di legge.

    I prestiti sociali sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e nei termini e con le modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai Soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso, nonché con le eventuali prescrizioni impartite dai competenti organi vigilanti. Il Collegio Sindacale deve vigilare sull’applicazione del presente comma, riferendone all’Assemblea con la relazione accompagnatoria al bilancio dell’esercizio.

    Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea. Le remunerazioni sono determinate ed aggiornate dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche ad apportare al Regolamento deliberato dall’Assemblea le modifiche negli importi e nelle condizioni che lo stesso Regolamento attribuisce alla sua competenza e quelle automaticamente conseguenti a variazioni nella disciplina della raccolta di risparmio presso i Soci delle Società Cooperative: le modifiche al Regolamento sono comunicate ai Soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Cooperativa e sono consegnati a ciascun Socio depositante all’atto dell’apertura del primo deposito.

    I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione e di fruizione.
    Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all’attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il Socio.
    Ai fini delle garanzie nelle misure stabilite dalle autorità competenti la cooperativa potrà aderire, accettandoli, agli schemi di garanzia approvati dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.




    TITOLO OTTAVO

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 30
    (Organizzazione e Regolamenti)

    Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società e la sua struttura operativa sono disciplinati da un Regolamento organizzativo, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

    I programmi e le attività realizzati ed i servizi prestati dalla Società sono disciplinati da appositi Regolamenti statutari, predisposti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti dei soci; in tali Regolamenti possono essere disciplinati, particolarmente:

    a) i criteri e le modalità con i quali i soci sono informati delle caratteristiche dei singoli programmi, attività e servizi, possono richiedere la partecipazione alla loro realizzazione e sono individuati i soci destinatari o beneficiari dei prodotti o dei servizi realizzati, dai quali sono, comunque, esclusi i soci che non siano in regola con i versamenti dovuti, a qualunque titolo, alla Società e quelli nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;
    b) le forme e le modalità di partecipazione, finanziaria e di altra natura, dei soci destinatari o beneficiari alla realizzazione dei programmi, attività e servizi;
    c) le caratteristiche ed i contenuti degli atti contrattuali, provvisori e definitivi, che disciplinano i rapporti fra i soci destinatari o beneficiari e la Società relativamente ai prodotti o servizi realizzati;

    Articolo 31
    (Collegio arbitrale)

    Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la Società o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da Amministratori, componenti del Collegio sindacale e liquidatori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati dalla Associazione delle cooperative di abitazione alla quale la Società ha aderito, ovvero, qualora l'Associazione non vi provveda nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società. La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori, per i componenti del Collegio sindacale e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.

    Quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più arbitri, alla loro sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina.

    Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

    La domanda di arbitrato proposta dalla Società o nei suoi confronti è depositata presso il Registro delle imprese a cura del Presidente della Società ed è resa disponibile ai soci presso la sede sociale ed in luogo accessibile con le stesse modalità utilizzate per gli estratti dei processi verbali relativi alle revisioni cooperative.

    Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura; gli arbitri decidono secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere Assembleari.

    Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

    Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la Società.

    La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

     

    Articolo 32
    (Scioglimento e liquidazione della Società)

    Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste dall’art 18 del presente Statuto, decide:

    a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

    b)la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

    c)i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

    Gli Amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, procedendo alla convocazione dell'Assemblea ed all'iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della causa dello scioglimento ovvero della deliberazione dell'Assemblea; in caso di omissione, il verificarsi di una causa di scioglimento può essere accertato con decreto del Tribunale, su istanza del Collegio sindacale o di singoli Amministratori
    o soci. In caso di ritardo od omissione, gli Amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla Società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
    Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento dell'effettuazione delle consegne al liquidatore, gli Amministratori conservano il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi per gli atti od omissioni compiuti in violazione di tale obbligo.
    L'Assemblea può sempre modificare la deliberazione di cui al comma 1, con la stessa maggioranza, e può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, applicandosi, in tal caso, la disciplina prevista dall'articolo 2487-ter, secondo comma, del Codice civile.
    I liquidatori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in materia di responsabilità degli Amministratori.
    La liquidazione è effettuata secondo le disposizioni del Codice civile in materia di liquidazione delle società per azioni.
    Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso delle quote sociali - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.
    59.
    Nell’ipotesi che venga concesso un contributo in base all’art. 72 della legge 865/71 per cooperative a proprietà indivisa attraverso le leggi 865/71, 166/75, 457/78 e loro successive modificazioni ed integrazioni, gli alloggi facenti parte di costruzioni che hanno usufruito di tale contributo non potranno essere trasferiti in proprietà ai soci né essere alienati ed in caso di liquidazione o scioglimento della Cooperativa, dovranno essere trasferiti all’"Aler – Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale competente per territorio, salvo quanto stabilito dall’art. 18 della Legge 17/02/1992 n. 179. Anche in caso di finanziamenti similari, ottenuti da Regione, Provincia o comune, gli alloggi dovranno essere trasferiti all’"Aler – Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale" competente per territorio, salvo quanto stabilito dall’art. 18 della Legge 17/02/1992 n. 179.
    L’ultima parte di questo articolo, così come il suo riferimento all’art. 2, non potrà mai essere tolto
    o modificato nello Statuto sociale, se la Cooperativa ha ottenuto un contributo o finanziamento ai sensi dell’art. 72 della Legge 865/71 per cooperative a proprietà indivisa attraverso le Leggi 166/75, 457/78.


    Articolo 33

    (Disposizioni integrative)

    Per quanto non previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni dallo stesso richiamate, valgono le disposizioni del Codice civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, sulle società per azioni e a responsabilità limitata.

     

     

     


    COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI GUSSAGHESI s.c.

    Sede operativa: via Sale, 7 - 25064 Gussago (Bs)  Tel. 030 2522869  Fax: 030 2520287 

    E-mail: mailto:coop.gussaghesi@libero.it

     

    Cooperativa aderente a Contratto di Gruppo Cooperativo Paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies C.C.

     



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